Il Contratto di Infeudazione

 

 

Il Contratto porta una lunga premessa nella quale sono analizzate le ragioni dei mali che affliggevano il Regno di Sardegna, "... Il quale massimamente per la dificienza degli abitanti, andrebbe ogni giorno piu' cospirando verso la sua rovina". Segue la menzione dei provvedimenti ordinati dal Re ed intesi a "conseguire l'accrescimento di uomini e popoli.. A promuovere i commerci... E a rendere fertili i luoghi deserti...".

 

 

Vi e' quindi un riassunto delle trattative con i Tabarchini e dell'intervento del Marchese della Guardia. Seguono infine i 17 "Capitoli" delle "Convenzioni":

 

 

(#)  concessione dell'isola di San Pietro in feudo al sig. Marchese della Guardia (don Bernardino Genoves y Cerveylon) per se' e per i suoi discendenti maschi e femmine, con facolta' al medesimo di subinfeudare, previo giuramento di fedelta' e omaggio del nuovo Signore al Re ed ai suoi Reali successori, "senza altro titolo che di semplice Signoria";

(#)  obbligo al Marchese di "dar pronta mano per introdurre nuovi abitanti" dall'isola di Tabarca, e di somministrare ad essi sussidi necessari per il periodo di due anni;

(#)  facolta' al Marchese di formare nell'isola nuove tonnare "senza pregiudizio del terzo", pagando a S.M. il diritto del 3% sopra il prodotto;

(#)  facolta' al Marchese "di formar peschiere senza pure pregiudizio del terzo", pagando a S.M. il diritto del 2,5%;

(#)  concessone, per la pesca del corallo, dell'ampiezza di "30 miglia di mare tra ponente e mezzogiorno, con l'obbligo del pagamento dell'1% per i primi dieci anni a partire dal 1738 ed il 2,5% dal 1848..." da parte degli abitanti dell'Isola, mentre dalle coralline forestiere si paghera' sempre il 5% con facolta' al Marchese di imporre ad esse "qualche maggior peso";

(#)  obbligo per il Regio Patrimonio a difendere in giudizio la nuova colonia contro la citta' di Cagliari, Iglesias e "qualunque altra";

(#)  diritto Reale a deputare in Carloforte uno o piu' Ministri Patrimoniali;

(#)  obbligo all'Erario della costruzione di un Forte per la difesa dei nuovi popoli, e della relativa guarnigione;

(#)  concessione al Marchese del titolo di Duca di San Pietro, con facolta' di imporre tasse sui nuovi popoli fino a 5.000 scudi, mentre gli viene fatto obbligo al sostentamento di uno o piu' parroci;

(#)  "li nuovi popoli che abiteranno detta Isola di San Pietro dovranno uniformarsi e regolarsi secondo le leggi, stile e consuetudini del Regno";

(#)  esenzione per i nuovi coloni da ogni tributo "sia regio che baronale, per il termine di dieci anni";

(#)  obbligo ai coloni di costruirsi le proprie case da abitazione;

(#) "... Convenendo alla gloria e perpetua memoria del Sovrano... si dara' nome di Carloforte al nuovo abitato..." che verra' a stabilirsi nell'Isola di S. Pietro;

(#)  partecipazione del Marchese per un terzo ai diritti sulle dogane ed ancoraggi che si potranno stabilire nell'Isola;

(#)  riserva dell'approvazione reale.

 

Il documento fu firmato dal marchese della Guardia, dal conte di Castellamonte Lezzolo (Intendente Generale), dai testimoni G.A. Cauda e Pietro Mastino e dal notaio Giuseppe Manca. Le stesse persone, piu' il Tagliafico, firmarono altresi' i "Capitoli" relativi alla "Convenzione", dove si precisavano piu' particolarmente gli obblighi e le responsabilita' delle parti.